Assolutamente sì. Tutti i colloqui sono protetti dal segreto professionale che obbliga ogni professionista, a non rivelare informazioni apprese durante le sedute né a informare altri circa le prestazioni effettuate (art. 11 del Codice Deontologico degli Psicologi che definisce modalità e limiti del segreto professionale e Art. 622 del C.P.). Inoltre è materia di segreto non solo quanto viene detto in seduta ma anche il fatto stesso che una data persona sia o meno assistita dallo psicologo.
Il cliente deve sentirsi libero di esprimere e affrontare qualsiasi argomento durante il percorso. Il professionista mostra un atteggiamento di sospensione del giudizio e favorisce la creazione di un’alleanza con il cliente al fine di facilitare i processi di cambiamento.
Le stesse disposizioni valgono anche per le consulenze online: tutto ciò che comunicherete allo psicologo tramite email, chat o videochiamata, è soggetto al segreto professionale.
Il Codice in materia di protezione dei dati personali è descritto nel Decreto Legislativo 196 del 30 Giugno 2003.
Ciascun dato sensibile o informazione trasmessa sarà trattata nel rispetto della privacy, in base all’art.13 del D.lgs n. 196/2003. Nessuna informazione può essere trasmessa a terzi in mancanza del consenso. Ecco perchè nel primo colloquio viene fornita copia dell’autorizzazione al trattamento dei dati personali e del consenso informato alla consulenza psicologica.